martedì 8 maggio 2012

GOVERNO


DEFINIZIONE:

Il governo è l'organo a cui è affidata il porete esecutivo, che consite nell'attuare, in modo concreto e effettivo, le scelte politiche e legislative del Parlamento.
Le funzioni prinicipali del Governo sono ,in sintesi ,di tipo esecutiva e normativa.
Le funzioni esecutive consistono nell'amministrare il nostro Stato, attuandone gli obiettivi ritenuti più importanti.
Le funzioni normative consistono nel fatto che il Governo ha un ruolo molto importante perchè ha la possibilità di presentare al Parlamento disegni di legge. Inoltre ,il Governo ,ha la possibilità di emanare direttamente PROVVEDIMENTI DI NATURA NORMATIVA che prendono il nome di decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti.
 
                                                                         -PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
E' composto pricipalmente da:                         -MINISTRI
                                                                         -CONSIGLIO DEI MINISTRI

Palazzo Chigi, a Roma, sede del Governo
È in grado di prendere decisioni rapide perché è un organo ristretto e politicamente omogeneo ed è in grado di metterle in pratica e in più gestisce i rapporti con gli altri stati.
Proprio perché nel governo si realizza la massima concentrazione di potere all'interno dello Stato, nel corso dell'evoluzione storica dei regimi costituzionali dell'Occidente ci si è preoccupati di limitare i poteri del governo, in modo da evitare l'esercizio di un potere incontrollato, e di garantire che il governo usasse il suo potere in modo democratico, ossia in modo corrispondente alla volontà della maggioranza della popolazione.
Il poblema venne risolto sottoponendo il governo alla sovranità della legge cioè dal pricipio della legalità ovvero che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo legge. Il potere deve essere dunque esercitato in modo discrezionale ma non in maniera arbitraria.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il compito principale è di realizzare in maniera concreta gli obiettivi che lo Stato ha deciso di raggiungere attraverso l'emanazione di norme giuridiche o mediante scelte di indirizzo politico. In generale ha il compito di conservazione e la sicurezza dello Stato oppure il benessere dei cittadini ( comprendendo il miglioramento delle loro condizioni di vita. 

Artt. 92-96

Sezione I
Il consiglio dei ministri
art.92 - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il presidente della Repubblica nomina il Presidente del consilgio dei ministri e,su proposta di questo, i ministri.
Art.93 – Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art.94 – Il Governo deve avere la fiducia delle camere.Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motiva e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art.95 – Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo , promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e indidualmente degli atti del loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri.
Art.96 – Il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, alla giuristizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzuionale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dirige la plitica generale del Governo e ne è responsabile, prumuove e coordina l'attività dei singoli ministri, chiede alle Camere la fiducia e controfirma gli atti più importanti del Capo dello Stato.
La particolare maggioranza di voti richiesta per la sua elezione è da porre in relazione con la sua posizione di organo neutrale che rappresenta l'intera Assemblea. E in forza del carattere rappresentativo diretto del Consiglio, il Presidente ha anche un importante ruolo di rappresentanza esterna.
Il presidente del consiglio viene nominato dal presidente della repubblica.
Importante il fatto che qaundo il presidente del consiglio si dimette il PDR dà l'incarico al nuovo presidente del consiglio di formare un nuovo Governo.

MINISTERO

Il Ministero (o Dicastero) è un apparato dell'amministrazione dello stato, costituito da un insieme di uffici organizzati in forma gerarchica a capo del quale vi è un ministro nominato dal Presidente della Repubblica tramite decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito dei processi di consultazione ed incarico.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei ministri è il principale detentore del potere esecutivo, è formato fal Presidente del consiglio e dai ministri (quindi è un organo collegiale, cioè formato da più soggetti). Ha il compito di garantire un indirizzo plitico e unitario all'azione di Governo, di stabilire gli obiettivi fondamentali dell'attività della pubblica amministrazione, di intrattenere i papporti politici e di fiducia del governo.
Tutti i componenti del Consiglio dei ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.


MINISTRI

  • Ministri con Portafoglio:
    Svologono sia funzioni di politica e di Governo e funzioni di natura amministrativa.
    Significa che ha autonomia decisionale di spesa e pertanto all'interno dei capitoli di spesa può autonomamente decidere l'impiego dei fondi destinati al suo ministero.
    Inoltre i Ministri hanno il compito di rappresentare il ministero e erigere gli atti di maggior rilevanza.
  • Ministri senza portafoglio: 
    Svolgono funzioni solo politiche e tecniche, poiché non possono usare i fondi dello Stato per finanziare delle strutture politiche e dei dipendenti.Il loro compenso è comunque uguale a normale ministro con portafoglio.Inoltre ogni provvedimento che preveda una variazione di bilancio occorre per l'approvazione del CdM (Consiglio dei Ministri).

I Ministreri con “Portafoglio”:

  • Ministero degli Affari Esterni
  • Ministero dell'Interno
  • Ministero della Giustizia
  • Ministero della difesa
  • Ministero dell'Economia e delle Finanzie
  • Ministero dello Sviluppo Economico
  • Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
  • Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
  • Ministero delle Infrastrutture
  • Ministero dei Trasporti
  • Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali
  • Ministero per i Beni e le Attività Culturali
  • Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
  • Ministero della Salute

I Ministeri “senza portafolgio”:

  • Ministro per i Rapporti con il Parlamento
  • Ministro per l'Attuazione del Programma di Governo
  • Ministro per gli Affari regionali
  • Ministro per il Turismo
  • Ministro per lo Sport
  • Ministro per la Coesione territoriale
  • Ministro per gli Affari Europei
  • Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
  • Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione
  • Ministro per le Pari Opportunità
  • Ministro per l'Innovazione tecnologica 
      
    FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è regolato solo in parte dalla Costituzione (art. 92 Cost.) ed è costituito di quattro fasi:
 
- Consultazioni
Il Presidente della Repubblica prima di conferire l’incarico a colui che diventerà il nuovo Presidente del Consiglio procede alle consultazioni dei segretari dei partiti, dei presidenti dei gruppi parlamentari, degli ex Presidenti della Repubblica e dei presidenti delle Camere, al fine di sondare il consenso - che deve essere il più ampio possibile - di cui godrà la persona da incaricare e di verificare l’orientamento di maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento.
 
- Conferimento dell’incarico di formare il nuovo Governo
Alla fine delle consultazione il Presidente della Repubblica conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo alla persona che gli sembra più idonea. Chi riceve tale incarico – il Presidente del Consiglio incaricato – lo accetta “con riserva”, ovvero si riserva di accertare la possibilità di trovare l’accordo necessario tra i partiti che intende riunire nella coalizione, concordando il programma del nuovo Governo e la lista dei Ministri. Se il tentativo di costituire una maggioranza parlamentare riesce, si reca dal Presidente della Repubblica per “sciogliere la riserva”, accettare la nomina a Presidente del Consiglio e proporre la lista dei Ministri.
 
- Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri
Il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri da questo indicati.
 
- Giuramento e fiducia
Una volta nominati, i membri del Governo giurano nelle mani del Presidente della Repubblica di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell’interesse esclusivo della nazione (art. 93 Cost.).

Da questo momento il nuovo Governo entra in carica e il vecchio cessa le sue funzioni.



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